|
|
07/07/2007
Lettera di Benedetto XVI ai
vescovi
di tutto il mondo
sull’uso della liturgia romana.
I
Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che
la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maestà un culto degno, “a
lode e gloria del Suo nome” ed “ad utilità di tutta la sua Santa
Chiesa”.
Da tempo immemorabile, come anche per l’avvenire, è necessario
mantenere il principio secondo il quale “ogni Chiesa particolare
deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla
dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli
usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione
apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori,
ma anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la legge
della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede”.
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san
Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi popoli
dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del
culto e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti.
Egli comandò che fosse definita e conservata la forma della sacra
Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della Messa sia l’Ufficio
Divino, nel modo in cui si celebrava nell’Urbe. Promosse con massima
cura la diffusione dei monaci e delle monache, che operando sotto la
regola di san Benedetto, dovunque unitamente all’annuncio del
Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della
Regola: “Nulla venga preposto all’opera di Dio” (cap. 43). In tal
modo la sacra Liturgia celebrata secondo l’uso romano arricchì non
solo la fede e la pietà, ma anche la cultura di molte popolazioni.
Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa nelle varie sue
forme, in ogni secolo dell’età cristiana, ha spronato nella vita
spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù
di religione e ha fecondato la loro pietà.
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono
particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo
più efficace questo compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale
sorretto da grande zelo pastorale, a seguito dell’esortazione del
Concilio di Trento, rinnovò tutto il culto della Chiesa, curò
l’edizione dei libri liturgici, emendati e “rinnovati secondo la
norma dei Padri” e li diede in uso alla Chiesa latina.
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano, che
si sviluppò nella città di Roma, e col passare dei secoli a poco a
poco prese forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei
tempi più recenti.
“Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici
nel corso dei secoli seguenti assicurando l’aggiornamento o
definendo i riti e i libri liturgici, e poi, all’inizio di questo
secolo, intraprendendo una riforma generale”. Così agirono i nostri
Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X, Benedetto XV,
Pio XII e il B. Giovanni XXIII.
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio
che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino
venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità della
nostra età. Mosso da questo desiderio, il nostro Predecessore, il
Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvò i
libri liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle
varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi,
sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione
tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato
“perché questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse
nuovamente splendido per dignità e armonia”.
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad
aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme
liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro
cultura e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II,
mosso dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell’anno
1984 con lo speciale indulto “Quattuor abhinc annos”, emesso dalla
Congregazione per il Culto Divino, concesse la facoltà di usare il
Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII nell’anno 1962; nell’anno
1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica
“Ecclesia Dei”, data in forma di Motu proprio, esortò i Vescovi ad
usare largamente e generosamente tale facoltà in favore di tutti i
fedeli che lo richiedessero.
A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo
soppesate già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver
ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22
marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto
della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando
sull’aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo
quanto segue:
Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione
ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della Chiesa
cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da
S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir
considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi”
e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e
antico. Queste due espressioni della “lex orandi” della Chiesa non
porteranno in alcun modo a una divisione nella “lex credendi”
(“legge della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico
rito romano.
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo
l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni
XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della
Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l’uso di questo Messale
stabilite dai documenti anteriori “Quattuor abhinc annos” e
“Ecclesia Dei”, vengono sostituite come segue:
Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote
cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o il
Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure
il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in
qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione
secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun
permesso, né della Sede Apostolica, né del suo Ordinario.
Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle
Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano,
che nella celebrazione conventuale o “comunitaria” nei propri
oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione del
Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola
comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere tali
celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve
essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e secondo
le leggi e gli statuti particolari.
Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all’art. 2,
possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – anche i
fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà.
Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo
di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco
accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa
Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a
che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale
ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del
can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la
Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può
aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si
può anche avere una celebrazione di tal genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta
le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze
particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad
esempio pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono
essere idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è
compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra.
Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del
B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella
lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede
Apostolica.
Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 §
1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del
parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente
pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere
per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione
Pontificia “Ecclesia Dei”.
Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di
fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può riferire
la questione alla Commissione “Ecclesia Dei”, perché gli offra
consiglio e aiuto.
Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente,
può anche concedere la licenza di usare il rituale più antico
nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio,
della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, se questo consiglia il
bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il
sacramento della Confermazione usando il precedente antico
Pontificale Romano, qualora questo consigli il bene delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito usare il Breviario
Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.
Art. 10. L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà
erigere una parrocchia personale a norma del can. 518 per le
celebrazioni secondo la forma più antica del rito romano, o nominare
un cappellano, osservate le norme del diritto.
Art. 11. La Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da
Giovanni Paolo II nel 1988, continua ad esercitare il suo compito.
Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano
Pontefice le vorrà attribuire.
Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode,
eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sulla osservanza e
l’applicazione di queste disposizioni.
Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica
data a modo di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come
“stabilito e decretato” e da osservare dal giorno 14 settembre di
quest’anno, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, nonostante
tutto ciò che possa esservi in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007, anno terzo del
nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XVI
top
|